IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 869 del 2012,  proposto  da:  Lottomatica  videolot
rete S.P.A., rappresentata  e  difesa  dagli  avv.  Geronimo  Cardia,
Tommaso Gualtieri, con domicilio eletto presso Francesco Guaschino in
Torino, via Casalis, 56; 
    Contro: 
      comune  di  Rivoli,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Maria
Giovanna  Gambino,  con  domicilio  eletto  presso  T.A.R.   Piemonte
Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45; 
        A.A.M.S.  -  Amministrazione  autonoma  Monopoli  di   Stato,
rappresentata  e  difesa  per  legge  dall'Avvocatura  dello   Stato,
domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45; 
    Nei confronti di: 
        Istituto comprensivo Giacomo Matteotti - Rivoli; 
        Istituto comprensivo Giacomo Matteotti c/o  Avvocatura  dello
Stato; 
    Per l'annullamento: 
        1) dell'Ordinanza n. 263 del 23 maggio 2012,  pubblicata  dal
25 maggio 2012 al 9 giugno 2021 avente ad oggetto la  «Determinazione
in conformita' al regolamento comunale approvato con D.C.C.  n.  1124
del 21 dicembre 2011 dell'orario di apertura delle sale pubbliche  da
gioco nonche' dell'esercizio degli apparecchi e  congegni  automatici
da gioco e intrattenimento di cui all'art. 110 del  T.U.L.P.S.  negli
esercizi autorizzati dal Comune»; 
        2)  del  Regolamento  comunale  per  le  sale  giochi  e  per
l'installazione di apparecchi elettronici  da  intrattenimento  o  da
gioco approvato con deliberazione n. 124 del 21/12/2011 con il  quale
si stabilisce all'art.  9  rubricato  "orari  di  apertura"  che  "1.
L'orario di apertura delle sale giochi  e'  stabilito  dall'esercente
entro i limiti compresi tra le ore 10.00 e le 2.00  con  l'osservanza
della prescrizione contenuta al comma 2. 2) gli apparecchi automatici
di intrattenimento di cui all'art. 110 del Testo  Unico  di  Pubblica
Sicurezza possono essere messi in esercizio tra le h. 12.00 e  le  h.
23.00; al di fuori di tale  fascia  oraria  devono  essere  spenti  e
disattivati"; 
        3) Comunicazione del  29/05/2012  avente  ad  oggetto  "Nuovo
regolamento  comunale  delle  sale  da  gioco  e   degli   apparecchi
automatici da gioco ed intrattenimento"; 
        4) nonche', di ogni atto relativo, presupposto e conseguente,
individuato ed individuabile. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rivoli e
dell'A.AM.S. - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013  il
dott. Antonino Masaracchia e uditi per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
 
                           Fatto e Diritto 
 
    1. - La societa' ricorrente opera nel settore degli apparecchi da
gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del  r.d.
n. 773 del  1931  (slot  machine  e  videolotterie)  in  qualita'  di
concessionaria del servizio  pubblico  inerente  l'attivazione  e  la
conduzione operativa della rete per la gestione telematica del  gioco
lecito mediante apparecchi, per effetto di atto concessorio stipulato
con  l'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli   di   Stato.   Nello
svolgimento della propria  funzione  di  concessionario  la  societa'
ricorrente ha collocato apparecchi  da  gioco  lecito  presso  alcuni
esercizi situati nel territorio del Comune di Rivoli (TO). 
    Con ordinanza n. 263/2012, del 23 maggio  2012,  il  Sindaco  del
Comune di Rivoli ha disposto limitazioni orarie  all'utilizzo  ed  al
funzionamento  dei  predetti   apparecchi   da   gioco   autorizzato,
disponendo, in  particolare,  al  punto  n.  2,  che  gli  "esercenti
autorivati dal Comune ai sensi dell'art. 86  del  Testo  Unico  delle
Leggi  di  Pubblica  Sicurezza  (T.U.L.P.S.)  alla  detenzione  degli
apparecchi automatici da intrattenimento e da gioco di  cui  all'art.
110 del T.U.L.P.S.  (titolari  di  esercizi  di  somministrazione  di
alimenti e bevande, legali  rappresentanti  di  circoli  privati  con
attivita' di somministrazione, altri esercizi autorizzati per effetto
di specifica segnalazione certificata di inizio attivita'  presentata
in Comune) possono attivare i predetti apparecchi  esclusivamente  in
orario compreso tra le h. 12.00  e  le  h.  23.00.  Al  di  fuori  di
dettatasela oraria di apparecchi devono essere spenti e disattivati». 
    Come si evince dal preambolo dell'ordinanza sindacale, la ragione
delle limitazioni risiede: a) nella "tutela della fasce deboli  della
popolazione"; b) nel "porre un argine alla disponibilita' illimitata,
o quasi, delle affida  di  gioco,  soprattutto  per  quanto  riguarda
l'orario notturno e il mattino, ovvero i periodi  della  giornata  in
cui si manifestano  con  piu'  evidenza  i  fenomeni  di  devianza  e
emarginazione sociale legati alla  tossicodipendenza,  all'alcolismo,
all'isolamento relazionale da parte di soggetti appartenenti ai  ceti
piu' disagiati e privi delle ordinarie occupazioni legate al lavoro o
allo studio". 
    L'ordinanza fa applicazione dell'art. 50, comma 7, del d.lgs.  n.
267 del 2000 e del Regolamento comunale per  le  sale  giochi  e  per
l'installazione di apparecchi elettronici  da  intrattenimento  o  da
gioco approvato con delibera del Consiglio comunale del  21  dicembre
2011, n. 124 (in particolare, l'art. 11, rubricato  "Orari",  per  il
quale "L'uso degli apparecchi da gioco di cui al  comma  6  dell'art.
110 del T.U.L.P.S. in ogni esercizio  a  cio'  autorizzato  ai  sensi
dell'art. 86 dello stesso testo di legge, e' consentito tra le  12.00
e l'orario di chiusura degli esercizi e  comunque  non  oltre  le  h.
23.00. Oltre tale orario gli apparecchi devono  essere  disattivati";
nonche' il precedente art. 9, rubricato "Orari di apertura",  il  cui
comma 2 dispone che "Gli apparecchi automatici di intrattenimento  di
cui all'art. 110 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza possono essere
messi in esercizio tra le h. 12.00 e le h. 23.00; al di fuori di tale
fascia oraria devono essere spenti e disattivati"). 
    Con  il  ricorso   quest'ultimo   regolamento   viene   impugnato
unitamente   alla   predetta   ordinanza   (nonche'   insieme    alla
comunicazione prot. n. 44632/2012, del 29 maggio 2012, con  la  quale
il  Comune  informava   dell'avvenuta   approvazione   del   predetto
regolamento). 
    Agli atti impugnati vengono mosse le seguenti censure: 
        "violazione della riserva di legge prevista nella materia dei
giochi pubblici": si tratterebbe, infatti,  di  una  materia  la  cui
disciplina,  ai  sensi  dell'art.  117,  comma  2,  lett.  h,  Cost.,
spetterebbe "allo Stato e ad altri enti espressamente indicati  dalla
legge tra i quali non sono inclusi gli enti locali"; 
        "violazione e falsa applicazione di norme di legge (art.  50,
comma 7, TUEL 267/2000) - violazione  art.  97  Cost.  -  Eccesso  di
potere  per  sviamento  e/o  per  arbitrio";  qui  si  argomenta,  in
particolare, anche l'inapplicabilita', al caso di  specie,  dell'art.
54,  comma  4,  del  d.lgs.  n.  267  del  2000,  la  ricorrente  non
ravvisandone i presupposti; 
        "incompetenza del Comune e competenza del Questore  ai  sensi
dell'art. 88 TULPS": cio' con riferimento alla fissazione degli orari
per l'attivazione degli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. b, del
r.d.  n.  773  del  1931  (le  c.d.  VLT-   videolotterie)   la   cui
installazione ed utilizzo "e' legato al rilascio di apposita  licenza
ex art. 88 TULPS che «...] e' appunto di  competenza  del  Questore",
cosi' come stabilito dall'art. 2, comma 2- quater, del  decreto-legge
n. 40 del 2010, convertito in legge n. 73 del 2010; 
        "violazione  di  legge,  eccesso  di   potere,   illogicita',
manifesta irragionevolezza  e  travisamento  dei  fatti,  difetto  di
motivazione e di istruttoria. Mancanza di  un'idonea  giustificazione
del sacrificio imposto al privato". 
    Il Comune di Rivoli si e' costituito in giudizio ed ha chiesto il
rigetto del ricorso. 
    Alla camera di consiglio del 30 gennaio 2013 sono  state  sentite
le parti in sede di esame della domanda cautelare. 
    Con  ordinanza  cautelare  n.  56  del  2013   questo   Tribunale
amministrativo regionale, nelle more dell'esame  della  questione  di
costituzionalita', che si  solleva  con  la  presente  ordinanza,  ha
respinto  "la  domanda  cautelare  sino  alla  camera  di   consiglio
successiva alla data di restituzione degli atti da parte della  Corte
costituzionale" cosi' motivando "ritenuto che con separata  ordinanza
viene sollevata questione di legittimita' costituzionale in relazione
alla disciplina normativa primaria vigente in materia di apertura  di
esercizi in cui si pratica il gioco d'azzardo per  contrasto  con  le
norme costituzionali in materia di tutela della autonomia degli  enti
locali e della salute delle classi piu'  deboli  della  cittadinanza,
fini perseguiti dagli atti impugnati": 
    2. - Cio' premesso il Collegio ritiene che sussiste la  rilevanza
della questione di costituzionalita', in quanto  questa  coinvolge  i
presupposti normativi su cui  si  reggono  gli  atti  impugnati,  dal
momento che il petitum sostanziale  consiste  nella  negazione  della
competenza in capo agli Enti locali  del  potere  di  limitare  l'uso
degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del r.d. n.
773 del 1931 (Approvazione del testo unico delle  leggi  di  pubblica
sicurezza) in ogni esercizio a cio' autorizzato ai sensi dell'art. 86
dello stesso testo di legge. 
    Detta censura ha carattere  preliminare  ed  assorbente  rispetto
alle altre; infatti il giudice  deve  affrontare,  in  tema  di  vizi
dell'atto  amministrativo,  con  priorita',  la  censura  riguardante
l'incompetenza dell'autorita' che ha  emanato  l'atto  impugnato,  in
quanto la sua eventuale fondatezza determina unicamente la rimessione
dell'affare all'autorita' competente e impedisce l'esame degli  altri
motivi, l'esame dei quali finirebbe altrimenti per risolversi  in  un
giudizio anticipato sui futuri provvedimenti dell'organo riconosciuto
competente e in un vincolo anomalo sull'attivita' dello stesso (Cons.
Stato, sez. V, n. 398 del 2005). 
    3. - Quanto alla non manifesta infondatezza  della  questione  di
costituzionalita' il Collegio osserva quanto segue. 
    Con l'art. 31, comma 1 decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei  conti  pubblici),  modificato  dalla  legge  di  conversione  22
dicembre 2011, n. 214 e, successivamente, dall'art. 1,  comma  4-ter,
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo  2012,  n.  27,  si  dispone  che
"secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia  di
concorrenza,  liberta'  di  stabilimento  e  libera  prestazione   di
servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la
liberta' di apertura di nuovi  esercizi  commerciali  sul  territorio
senza contingenti; limiti territoriali o altri vincoli  di  qualsiasi
altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della  salute,  dei
lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei  beni
culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti
alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012». 
    A  seguito  delle  modifiche  introdotte  con  tale  disposizione
normativa, l'art. 3, comma 1, del  decreto-legge  n.  223  del  2006,
convertito in legge n. 248 del 2006, recita  come  di'  seguito:  «Ai
sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in  materia  di
tutela della concorrenza e libera  circolazione  delle  merci  e  dei
servizi ed al fine di garantire la liberta'  di  concorrenza  secondo
condizioni  di  pari  opportunita'  ed  il   corretto   ed   uniforme
funzionamento del  mercato,  nonche'  di  assicurare  ai  consumatori
finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di  accessibilita'
all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi
dell'articolo  117,  comma  secondo,  lettere   e)   ed   m),   della
Costituzione, le attivita' commerciali, come individuate dal  decreto
legislativo 31 manzo 1998, n. 114, e di somministrazione di  alimenti
e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni[...] d-
bis) il rispetto degli orari di apertura  e  di  chiusura,  l'obbligo
della chiusura domenicale  e  festiva,  nonche'  quello  della  mezza
giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio [...]» 
    L'impugnata ordinanza e' stata adottata dal Sindaco del Comune di
Rivoli in applicazione dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n.  267  del
2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali),
secondo cui "ll sindaco, altresi', coordina e organizza,  sulla  base
degli indirizzi espressi dal consiglio  comunale  e  nell'ambito  dei
criteri  eventualmente  indicati  dalla  Regione,  gli  orari   degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e  dei  servizi  pubblici
[...] al fine  di  armonizzare  l'espletamento  dei  servizi  con  le
esigenze complessive e generali degli utenti". 
    L'ordinanza da' esecuzione all'art. 11 del  Regolamento  comunale
per le sale giochi e per l'installazione di apparecchi elettronici da
intrattenimento o da  gioco  approvato  con  delibera  del  Consiglio
comunale del 21 dicembre 2011, n. 124, il quale  dispone  che  "L'uso
degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del T. U.L.
PS.. in ogni esercizio a cio' autorizzato ai sensi dell'art. 86 dello
stesso testo di legge, e' consentito  tra  le  12.00  e  l'orario  di
chiusura degli esercizi e comunque non oltre le h. 23.00. Oltre  tale
orario gli apparecchi devono essere disattivato". 
    Da una lettura coordinata della predetta disciplina ed alla  luce
della pressoche' univoca giurisprudenza sulla problematica, ad avviso
del Collegio, difettano i presupposti di cui all'art.  50,  comma  7,
del d.lgs. n. 267 del 2000 per  l'adozione  dell'ordinanza  impugnata
nella parte in cui dispone che gli esercenti autorizzati  dal  Comune
ai sensi dell'art. 86 del r.d. n. 773 del 1931 alla detenzione  degli
apparecchi automatici da intrattenimento e da gioco di  cui  all'art.
110  medesimo   r.d.   possono   attivare   i   predetti   apparecchi
esclusivamente in un orario limitato: cio' perche' il Sindaco non  si
e'  limitato  ad  esercitare   la   potesta'   di   coordinamento   e
riorganizzazione del commercio al medesimo  demandata  dalle  ridette
disposizioni, ma ha invece proceduto  ad  apportare  limitazioni  non
gia'  degli  orari  degli  esercizi  pubblici  e/o   degli   esercizi
commerciali, bensi' all'utilizzo degli apparecchi da gioco lecito dai
medesimi ospitati. 
    Nell'attuale disciplina al Comune e'  sottratta  la  funzione  di
limitare  la  localizzazione  e  la  fascia  oraria  di  utilizzo   e
funzionamento degli apparecchi da gioco (tra le tante ordinanza T.A.R
Lombardia, Milano, Sez. III, 13 ottobre 2011,n. 1566). 
    Dal predetto quadro normativo e giurisprudenziale si  evince  che
gli atti e provvedimenti impugnati sono stati adottati al di fuori di
una competenza comunale, impingendo in una  materia  disciplinata  da
atti adottati dall'Amministrazione statale in quanto il  luogo  o  il
locale in cui si sono realizzati certi  comportamenti  (installazione
ed uso di apparecchi da gioco) e' solo un elemento fattuale  che  non
puo' spostare l'ordine delle competenze (TAR Piemonte, sez. II,  ord.
9 febbraio 2012, n. 107; cfr., altresi', TAR Lombardia, Milano,  sez.
I, ord. 12 luglio 2012, n. 998). 
    Non ignora il Collegio che a seguito della sentenza  n.  115  del
2011 della Corte Costituzionale in materia di "sicurezza urbana",  la
quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.  54,  comma
4, del d.lgs. n. 267 del 2000, cosi' come sostituito dall'art. 6  del
decreto-legge n. 92 del 2008 ("Misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica"), convertito con modificazioni nella legge n. 125 del 2008,
nella parte in cui comprende la locuzione "anche" prima delle  parole
"contingibili e urgenti», per il legittimo  esercizio  da  parte  del
Sindaco del potere di cui all'art. 54 d.lgs.  n.  267  del  2000,  e'
indispensabile  che   ricorrano   effettivamente,   nell'ambito   del
territorio comunale interessato, i presupposti di "urgenza" postulati
dalla medesima disposizione, a fronte del verificarsi  di  eventi  di
danno o di pericolo non fronteggiabili con le misure o gli  strumenti
ordinari. 
    Pur tuttavia nella fattispecie il Comune resistente non ha  fatto
applicazione della norma dichiarata in parte incostituzionale  bensi'
di un potere di disciplina limitativa in via ordinaria  di  attivita'
che possono pregiudicare categorie della  popolazione  meritevoli  di
specifica tutela; norma individuata nell'art. 50, comma 7, del d.lgs.
n. 267 del 2000. 
    A tal proposito la giurisprudenza ha osservato che il Sindaco non
puo' introdurre una disciplina del gioco lecito che  si  sovrapponga,
innovandola, a quella dettata dalla normativa statale, senza indicare
alcuna situazione di grave pericolo potenziale o reale  che  minaccia
la sicurezza  pubblica  ovvero  che  giustifichi  in  altro  modo  la
necessita' di ricorrere ai poteri extra ordine ai medesimi attribuiti
dal richiamato art. 54, anche perche' "la diffusione degli apparecchi
da  gioco  leciti  non  costituisce  di  per  se'   una   motivazione
sufficiente per intervenire al di fuori dell'ordinaria  distribuzione
delle competenze" (TAR Campania, Napoli, sez. III, 15 febbraio  2011,
n. 952; cfr., altresi', in fattispecie analoghe a quella  di  specie,
TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 15 gennaio 2010,  n.  19;  ordinanza
TAR Veneto, sez. III, 30 luglio 2010, n. 557; TAR Toscana,  sez.  II,
24 novembre 2010, n. 6600; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 6  aprile
2010, n. 981). 
    Ne' si rinviene nell'ordinamento una  norma  che  attribuisca  il
potere di  adottare  da  parte  dei  Comuni,  non  soltanto  mediante
ordinanza sindacale emessa ai sensi dell'art. 50 d.lgs.  n.  267  del
2000,  ma  anche  con  l'ordinario  strumento  del  Regolamento,   di
competenza  consiliare  una  disciplina  valida  per  il   territorio
comunale dell'orario di accensione e spegnimento degli apparecchi  da
gioco che distribuiscono vincite in denaro di cui all'art. 110, comma
6, del r.d. n. 773 del 1931. Si riscontra ad avviso del  Collegio  la
carenza di una adeguata base normativa per l'esercizio  del  relativo
potere da parte dell'Ente locale (TAR Piemonte, sez.  II,  20  maggio
2011, n. 513; Id., 9 febbraio 2012, ordinanza n. 107). 
    3.1. -  Pur  tuttavia  il  Collegio  ritiene  che  la  disciplina
contenuta nell'art. 50, comma  7,  del  d.lgs.  n.  267  del  2000  e
nell'art. 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011,  convertito
nella legge n. 214 del 2011, determinano una  situazione  di  assenza
di'  principi  normativi   in   contrasto   della   patologia   ormai
riconosciuta e denominata "ludopatia" (art. 7  del  decreto-legge  n.
158 del 2012, convertito  in  legge  n.  189  del  2012,  su  cui  si
tornera'). 
    Soltanto attraverso una declaratoria di incostituzionalita' della
disciplina sopra richiamata  ed,  in  particolare,  riconoscendo  una
specifica funzione di contrasto del  fenomeno  patologico  agli  Enti
locali,  in  applicazione  dei  principi  di   prossimita'   con   la
collettivita'  locale  e  di   sussidiarieta'   tra   Amministrazioni
pubbliche, si doterebbe l'ordinamento giuridico vigente di  strumenti
di esercizio di una  azione  amministrativa  funzionale  a  porre  un
argine alla disponibilita' illimitata delle offerta di gioco. 
    Funzione quest'ultima che, in particolare, va riconosciuta per la
fissazione dei periodi della giornata in cui si manifestano con  piu'
evidenza i fenomeni di devianza ed emarginazione sociale di  soggetti
appartenenti ai ceti piu' deboli  e  per  conseguire  l'obiettivo  di
garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il  gioco
lecito  garantisca  i  limiti  di   sostenibilita'   con   l'ambiente
circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la  tutela  dei
minori  e  delle  fasce  piu'  a  rischio  ed  incentivi  un  accesso
responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza. 
    L'esigenza di  porre  un  freno  alla  diffusione  del  fenomeno,
limitandone gli ingenti costi sociali, e', peraltro, alla base  delle
recenti istanze rivolte al legislatore, affinche' approvi  una  legge
quadro sul gioco d'azzardo che,  attraverso  il  potenziamento  delle
funzioni e delle competenze dei Comuni e superando  i  confini  della
materia sicurezza-ordine pubblico, consenta di approntare un'efficace
tutela  dei  diritti  personali  e  patrimoniali  dei  soggetti  piu'
vulnerabili ("Indagine conoscitiva relativa agli  aspetti  sociali  e
sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo", 24 aprile 2012 -  XII
Commissione affari sociali della Camera dei deputati). 
    L'intento che costituisce criterio ispiratore delle  disposizioni
lette  nell'ottica  dei  principi   costituzionali   e'   quello   di
contribuire, per quanto possibile all'Amministrazione,  al  contrasto
dei fenomeni di patologia sociale connessi al gioco  compulsivo,  dal
momento che la moltiplicazione incontrollata  delle  possibilita'  di
accesso al gioco con denaro  costituisce  di  per  se'  un  obiettivo
accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza. 
    Il fatto che si tratti di gioco  lecito  e  non  certo  di  gioco
d'azzardo emerge, peraltro, dall'art. 1, comma 497,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, con cui e' stato disposto che la  raccolta  di
giocate con apparecchi costituisce attivita'  riservata  allo  Stato;
cio', pur tuttavia, non esclude che viola i principi contenuti  negli
ara. 118 e 32 della Costituzione la mancata  attribuzione  agli  Enti
locali del potere di disciplina sussidiaria con  funzione  di  tutela
dei  cittadini  in  rapporto  alle  condizione  socio-economiche  del
territorio, anche al di fuori di una situazione di  emergenza  ovvero
di grave pericolo  per  i  beni  dell'incolumita'  pubblica  e  della
sicurezza urbana prevista dall'art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000. 
    Ne'  appare  sufficiente  a  garantire   la   tutela   di   rango
costituzionale delle categorie  deboli  la  disciplina  dell'art.  1,
comma 70, della legge n. 220 del 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011,
che demanda non gia' ai Comuni  bensi'  all'Amministrazione  autonoma
dei monopoli di Stato (AAMS), di  concerto  con  il  Ministero  della
salute, la predisposizione di "linee d'azione per la prevenzione,  il
contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a  gioco
compulsivo». 
    La disciplina di cui all'art. 1, comma 497, della  legge  n.  311
del 2004 ha trovato peraltro attuazione nella circolare  dell'Agenzia
delle Entrate- Direzione centrale normativa e contenzioso, n. 21  del
13 maggio 2005, con cio' pero'  -  per  quanto  qui  interessa  -  in
violazione dei principi costituzionali contenuti negli artt. 118 e 32
della Costituzione perche'  si  e'  trattato  di  un'azione  volta  a
salvaguardare esclusivamente la  stabilita'  del  gettito  tributario
anche a sacrificio di interessi di rango superiore. 
    Il vuoto normativo  emerge  dalla  osservazione  che  al  momento
dell'adozione degli atti impugnati difetta un atto normativo dedicato
alla materia del gioco d'azzardo sul presupposto di  verifiche  e  di
studi volti a stabilire gli esatti confini dell'incidenza del mercato
del gioco sulla popolazione locale, con  particolare  riferimento  ai
giovani e agli anziani e, piu' in generale, agli indigenti;  cio'  al
fine di evidenziare l'esistenza dei presupposti per approvare criteri
di  programmazione  territoriale  utili  a  contenere  la  diffusione
indiscriminata di attivita' che presentano  profili  di  rischio  non
indifferenti. 
    In  questo  contesto  le  limitazioni  relative  agli  orari   di
esercizio o alla localizzazione degli apparecchi da gioco, introdotte
dall'azione amministrativa riconosciuta agli Enti locali a seguito di
una lettura costituzionalmente orientata o  dichiarata  in  page  qua
incostituzionale  della  normativa  vigente  sopra   richiamata,   si
prefiggerebbero l'obiettivo di arginare la disponibilita'  illimitata
delle occasioni di gioco in ambiti territoriali  ed  in  fasce  della
giornata in cui frequenti sono i fenomeni di devianza sociale. 
    Va a tal proposito ricordato che dei  riflessi,  sul  territorio,
del  gioco  d'azzardo,  si  e'   recentemente   espressa   la   Corte
costituzionale (sentenza n. 300 del 9 novembre 2011), che ha  escluso
la violazione della riserva di legge a favore dello Stato in tema  di
ordine pubblico, tutte le volte in cui lo scopo delle norme impugnate
non sia quello di  evitare  che  dall'esercizio  delle  attivita'  in
questione  possano  derivare  conseguenze  penalmente  rilevanti,  ma
invece  esclusivamente  quello  di  "preservare  dalle   implicazioni
negative  del  gioco,  anche  se  lecito,  determinate  categorie  di
persone, non in grado, per le loro condizioni personali,  di  gestire
in modo adeguato l'accesso a tale forma  di  intrattenimento".  Nella
sentenza  si  legge:  "Nella  specie,  le  disposizioni  oggetto  del
giudizio - le quali si inseriscono  in  corpi  normativi  volti  alla
regolamentazione  degli  spettacoli  e  degli  esercizi  commerciali,
dettando precipuamente limiti alla collocazione nel territorio  delle
sale da gioco e di attrazione  e  delle  apparecchiature  per  giochi
leciti  -  sono  dichiaratamente  finalizzate  a  tutelare   soggetti
ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane  eta'  o  perche'
bisognosi di cure di  tipo  sanitario  o  socio  assistenziale,  e  a
prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo,  nonche'  ad  evitare
effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la  viabilita'  e  la
quiete  pubblica.  Le  caratteristiche  ora  evidenziate  valgono   a
differenziare le disposizioni impugnate dal  contesto  normativo,  in
materia di gioco, di' cui si e' gia' occupata questa Corte  (sentenze
n.. 72 del 2010 e n. 237 del 2006), rendendo la normativa provinciale
in esame non riconducibile alla  competenza  legislativa  statale  in
materia  di  «ordine  pubblico  e  sicurezza»;   materia   che,   per
consolidata giurisprudenza di questa Corte, attiene alla «prevenzione
dei reati ed al mantenimento  dell'ordine  pubblico»,  inteso  questo
quale «complesso dei beni giuridici fondamentali  e  degli  interessi
pubblici primari sui  quali  si  regge  la  civile  convivenza  nella
comunita' nazionale» (ex plurimis,  sentenza  n.  35  del  2011).  Al
riguardo, non puo' condividersi l'assunto del ricorrente, secondo  il
quale, proprio alla luce dei principi ora ricordati,  la  tutela  dei
minori  -  cui  le  norme  regionali  censurate  sono  (tra  l'altro)
preordinate - non potrebbe che spettare alla  legislazione  esclusiva
statale, essendo incontestabile che detta tutela  si  traduca  in  un
«interesse pubblico primario». Gli «interessi pubblici  primari»  che
vengono in rilievo ai fini  considerati  sono,  infatti,  per  quanto
detto, unicamente gli interessi essenziali  al  mantenimento  di  una
ordinata convivenza civile: risultando  evidente  come,  diversamente
opinando, si produrrebbe una smisurata dilatazione della  nozione  di
sicurezza e ordine  pubblico,  tale  da  porre  in  crisi  la  stessa
ripartizione  costituzionale  delle   competenze   legislative,   con
l'affermazione di una preminente  competenza  statale  potenzialmente
riferibile a ogni tipo di attivita'. La semplice circostanza  che  la
disciplina normativa attenga a un  bene  giuridico  fondamentale  non
vale, dunque,  di  per  se',  a  escludere  la  potesta'  legislativa
regionale o provinciale, radicando quella statale. Nel caso in esame,
le  disposizioni  censurate  hanno  riguardo  a  situazioni  che  non
necessariamente implicano un  concreto  pericolo  di  commissione  di
fatti penalmente illeciti o di turbativa dell'ordine pubblico, inteso
nei termini  dianzi  evidenziati,  preoccupandosi,  piuttosto,  delle
conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce  di  consumatori
psicologicamente piu' deboli,  nonche'  dell'impatto  sul  territorio
dell'afflusso a detti giochi degli utenti. Le disposizioni impugnate,
infatti,  non   incidono   direttamente   sulla   individuazione   ed
installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la  prossimita'
a determinati luoghi e la pubblicita') che potrebbero, da  un  canto,
indurre   ,   al   gioco   un   pubblico   costituito   da   soggetti
psicologicamente piu' vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente
esposti  alla  capacita'  suggestiva  dell'illusione  di  conseguire,
tramite il gioco, vincite e  facili  guadagni;  dall'altro,  influire
sulla   viabilita'   e   sull'inquinamento   acustico   delle    aree
interessate". 
    Il recente decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (in vigore dal
14 settembre 2012, quindi in data successiva all'adozione degli  atti
impugnati), convertito in  legge  n.  189  del  2012,  introduce  tra
l'altro disposizioni urgenti per promuovere  lo  sviluppo  del  Paese
mediante un piu' alto livello di tutela della salute. 
    Nel preambolo si legge "Ritenuta la straordinaria  necessita'  ed
urgenza di  procedere  al  n'assetto  dell'organizzazione  sanitaria,
tenuto conto della contrazione delle risorse finanziarie destinate al
Servizio  sanitario  nazionale  a  seguito  delle  varie  manovre  di
contenimento della .mesa pubblica, attraverso la riorganizzazione  ed
il miglioramento dell'efficienza di alcuni fondamentali elementi  del
Servizio stesso, allo scopo di garantire e promuovere in tale  ottica
un piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute,  adottando  misure
finalizzate   all'assistenza   territoriale,   alla   professione   e
responsabilita'  dei  medici,  alla  dirigenza  sanitaria  e  governo
clinico, alla garanzia dei livelli essenziali di  assistenza  per  le
persone affette da malattie croniche e rare e da dipendenza da  gioco
con  vincita  di  denaro,  all'adozione  di  norme  tecniche  per  le
strutture  ospedaliere,  nonche'  alla   sicurezza   alimentare,   al
trattamento   di   emergenze   veterinarie,    ai    farmaci,    alla
sperimentazione clinica dei  medicinali,  alla  razionalizzazione  di
alcuni enti sanitari e al trasferimento alle regioni  delle  funzioni
di assistenza sanitaria al personale navigante». 
    L'art. 7 qualifica "ludopatia"  i  fenomeni  patologici  connessi
all'uso di apparecchiature automatizzate per  il  gioco,  attribuendo
alla relativa normativa di contrasto la  valenza  di  una  disciplina
della salute pubblica ai sensi dell'art. 32  della  Costituzione.  Ai
commi da 4  a  9  si  introducono  norme  innovative  in  materia  di
contrasto di comportamenti idonei a configurare abuso del gioco (sono
vietati messaggi pubblicitari concernenti il  gioco  con  vincite  in
denaro nel corso di  trasmissioni  televisive  o  radiofoniche  e  di
rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte  prevalentemente
ai giovani; sono altresi' vietati messaggi  pubblicitari  concernenti
il gioco con vincite in denaro su giornali,  riviste,  pubblicazioni,
durante  trasmissioni  televisive  e  radiofoniche,  rappresentazioni
cinematografiche e teatrali, nonche' via  Internet;  e'  prevista  la
evidenziazione di formule di avvertimento sul rischio  di  dipendenza
dalla pratica di giochi con vincite in denaro;  viene  rafforzato  il
divieto di ingresso ai minori di anni diciotto nelle  aree  destinate
al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonche' nelle
aree ovvero nelle sale in cui sono installati  i  videoterminali;  si
prevede la pianificazione di controlli, specificamente  destinati  al
contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi  presso  i
quali sono installati gli apparecchi di cui all'articolo  110,  comma
6, lettera a, del r.d. n. 773 del 1931). La legge di  conversione  n.
189 del 2012 ha ulteriormente rafforzato le misure previste. 
    Pur tuttavia il convincimento  in  ordine  alla  incostituzionale
assenza di una disciplina regolatrice a livello locale  del  fenomeno
risulta rafforzato dalla circostanza che, a norma dell'art. 7,  comma
10, del decreto-legge n. 158 del 2012, quale modificato  dalla  legge
di  conversione  n.  189  del  2012,  le  Regioni  e  i  Comuni  sono
espressamente esclusi dall'esercizio di funzioni  nella  materia  che
occupa,  se  si  eccettuano  solo  marginali  compiti  di   "proposta
motivata" o di  partecipazione  all'apposito  osservatorio  istituito
presso l'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato.  Cosi',
infatti, recita questa disposizione: "L'Amministrazione autonoma  dei
monopoli di Stato e, a seguito della  sua  incorporazione,  l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di
settore, sulla base di  criteri,  anche  relativi  alle  distanze  da
istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture  sanitarie
e ospedaliere, da luoghi  di  culto,  da  centri  socio-ricreativi  e
sportivi, definiti con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il  Ministro  della  salute,  previa  intesa
sancita in sede di Conferenza unificata, di cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni, da emanare  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei  punti
della rete fisica  di  raccolta  del  gioco  praticato  mediante  gli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo
unico di  cui  al  regio  decreto  n.  773  del  1931,  e  successive
modificazioni, che risultano territorialmente  prossimi  ai  predetti
luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle  concessioni  di
raccolta di gioco  pubblico  bandite  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
valgono,  per  ciascuna  nuova   concessione,   in   funzione   della
dislocazione  territoriale  degli  istituti  scolastici   primari   e
secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere,  dei  luoghi  di
culto esistenti alla  data  del  relativo  bando.  Ai  fini  di  tale
pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito  dei
controlli di cui al  comma  9,  nonche'  di  ogni  altra  qualificata
informazione acquisita nel frattempo ivi  incluse  proposte  motivate
dei comuni ovvero  di  loro  rappresentanze  regionali  o  nazionali.
Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a  seguito
della  sua  incorporazione,  presso  'Agenzia  delle  dogane  e   dei
monopoli, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica, un  osservatorio  di  cui  fanno  parte,  oltre  ad
esperti individuati  dai  Ministeri  della  salute,  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  dello  sviluppo   economico   e
dell'economia e delle finanze,  anche  esponenti  delle  associazioni
rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonche'  rappresentanti
dei comuni, per valutare le misure piu' efficaci per  contrastare  la
diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza  grave.
Ai componenti dell'osservatorio non e' corrisposto alcun  emolumento,
compenso o rimborso di spese". 
    La  predetta  norma  non  trova  applicazione  alla   fattispecie
all'esame  del  Collegio  perche'  le  pianificazioni   in   funzione
limitativa operano relativamente  alle  concessioni  di  raccolta  di
gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge e valgono, per  ciascuna
nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale  degli
istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed
ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti  alla  data  del  relativo
bando. Non si tiene, invece, conto nella  predetta  disciplina  delle
autorizzazioni gia' rilasciate fuori da  ogni  pianificazione  e  che
hanno  determinato  il  grave  pregiudizio  per  la  salute  pubblica
riconosciuto dallo stesso legislatore e che  rende  viepiu'  evidente
che le norme previgenti violano i precetti costituzionali degli artt.
32 ed,  in  particolare,  118  della  Costituzione  secondo  cui  "Le
funzioni amministrative sono attribuite  ai  Comuni  salvo  che,  per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province,  Citta'
metropolitane,  Regioni  e  Stato,  sulla  base   dei   principi   di
sussidiarieta',  differenziazione  ed  adeguatezza.  I   Comuni,   le
Province  e  le  Citta'  metropolitane  sono  titolari  di   funzioni
amministrative proprie e di quelle  conferite  con  legge  statale  o
regionale, secondo le rispettive competenze". 
    Per un diretto riconoscimento costituzionale del ruolo dei Comuni
la Corte costituzionale si e' pronunciata con la recente sentenza  26
gennaio 2012, n, 14. Il Comune, infatti, nell'esercizio della propria
potesta'  di  pianificazione  del  territorio   e   delle   attivita'
economiche che possono interferire con la salute e gli  interessi  ad
un  equilibrato  ambiente  urbano,  puo'  individuare  limitazioni  e
destinazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle predefinite  dalla
legislazione nazionale e  regionale,  risultando  detta  facolta'  in
linea con l'autonomia riconosciuta anche ai Comuni nel nuovo  assetto
delle  competenze  conseguente  alla  modifica  del  Titolo  V  della
Costituzione, e  segnatamente  con  la  potesta'  regolamentare  loro
riconosciuta dall'art. 117, comma 6, della Costituzione. 
    Quanto   alla   potenziale   violazione   dell'art.   32    della
Costituzione, la normativa vigente non tutela la salute pubblica, pur
volendo contrastare la  "ludopatia",  dal  momento  che  la  funzione
pubblica relativa non tiene conto  delle  autorizzazioni  all'uso  di
apparecchiature per il gioco d'azzardo rilasciate in  data  anteriore
alla disciplina di conversione del decreto-legge 13  settembre  2012,
n. 158. 
    4. Il Collegio ritiene, pertanto, non manifestamente infondata  e
rilevante ai  fini  della  decisione  del  gravame  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 50,  comma  7,  del  d.lgs.  18
agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali) e dell'art. 31, comma 1 decreto-legge n. 201  del  2011,
convertito  nella  legge  n.  214  del  2011,  nella  parte  in   cui
determinano  una  situazione  di  assenza  di  principi  normativi  a
contrasto  della   patologia,   ormai   riconosciuta   dallo   stesso
legislatore statale, della "ludopatia" ed escludono la competenza dei
Comuni ad adottare atti normativi e provvedimentali volti a  limitare
l'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art.  110  del
r.d. n. 773 del 1931 (Approvazione del testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza) in ogni esercizio a  cio'  autorizzato  ai  sensi
dell'art. 86 dello stesso testo di legge, per violazione degli  arti.
118 e 32 della Costituzione. 
    In applicazione dell'art. 23  della  legge  n.  87  del  1953,  e
riservata  ogni   altra   decisione   all'esito   del   giudizio   di
costituzionalita', va pertanto rimessa alla Corte  costituzionale  la
soluzione dell'incidente di costituzionalita'.